A decorrere dall'anno 2020, la Legge n. 160 del 27/12/2019, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), eliminando il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e disciplinando nuovamente l'imposta municipale propria (IMU).
Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).
L'imposta si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota approvata dal Comune.
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Ravvedimento operoso
L’articolo 10-bis del decreto legge 124/2019, in vigore dal 25 dicembre 2019, prevede la possibilità dei effettuare il ravvedimento operoso anche per i versamenti relativi ai tributi comunali, la sanzione è ridotta:
- all’1,5% (1/10 di quella ordinaria del 15%), se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento (“ravvedimento breve”). Inoltre, se la tardività non supera 14 giorni (“ravvedimento sprint”), la sanzione è ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo
- all’1,67% (1/9 del 15%), se si regolarizza dal 31° al 90° giorno dalla scadenza (“ravvedimento intermedio”)
- al 3,75% (1/8 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento lungo”)
- al 4,29% (1/7 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento biennale”)
- al 5% (1/6 del 30%), se si regolarizza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento ultrabiennale”).