Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura

(approvato con Delibera del C.C. n. 16 del 07/04/2004).

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche in acque superficiali o nel suolo.
Tali scarichi sono autorizzabili esclusivamente in aree non servite da fognatura pubblica

Art. 2 Definizioni e normativa di riferimento
Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel D.Lgs.11 maggio 1999 n°152 e successive modifiche e integrazioni, nel D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/R e, limitatamente alle definizioni non comprese nei due provvedimenti sopra menzionati e non in contrasto con gli stessi, nella L.R. 23 gennaio 1986 n°5.
Per autorizzazione si intende l’atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.
Per aree non servite da pubblica fognatura si devono intendere gli agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale nelle quali l’allacciamento alla pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione sia demandata al gestore del Servizio idrico integrato, risulta tecnicamente impossibile ovvero comporti adduzioni superiori a 200 ml e più di una stazione di sollevamento.
Con il termine decreto si intende il D.Lgs.11 maggio 1999 n°152 e successive modifiche e integrazioni
Con il termine legge regionale si intende la L.R. 21 dicembre 2001 n°64 e successive modifiche e integrazioni.
Con il termine regolamento regionale si intende il D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/ R.

Art. 3 Autorizzazione allo scarico
Tutte le persone fisiche o giuridiche che utilizzano unità immobiliari per abitazione o per attività diverse in aree non servite da pubblica fognatura, che pertanto scaricano in acque superficiali o sul suolo reflui domestici o assimilati ai domestici, sono tenuti a possedere autorizzazione allo scarico fuori fognatura rilasciata dalla Amministrazione Comunale.
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato dal competente ufficio comunale ai sensi dell’art.28 del decreto, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l’ufficio relazioni con il pubblico (URP), l’ufficio ambiente, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e sul sito internet del comune.
Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari.
Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in uso comune sono responsabili in solido dello stesso.
La titolarità dell’autorizzazione allo scarico fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d’uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell’autorizzazione stessa.
Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell’ atto d’autorizzazione ed a rispettarne le prescrizioni.
Il passaggio di titolarità dell’autorizzazione avviene automaticamente senza necessità di comunicazione alcuna al Comune che la rilascia, con il passaggio contrattuale dei diritti d’uso (compravendita, affitto od altro).
Il titolare dell’autorizzazione cedente, in caso di vendita, affitto o comodato della unità immobiliare è tenuto a trasmettere copia dell’autorizzazione al ricevente all’atto della cessione.
I soggetti che entrano in diritto d’uso di una unità immobiliare interessata dall’autorizzazione allo scarico sono tenuti a acquisire copia dell’atto di autorizzazione allo scarico.

Art. 4 Presentazione della domanda
La domanda è presentata dagli aventi titolo d’uso sullo scarico utilizzando esclusivamente gli appositi modelli adottati con determinazione del Responsabile del Servizio.
I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.
E’ fissato con determina dirigenziale un contributo forfetario ai costi di istruttoria del Comune per ogni domanda. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100 AE, soggetti pertanto a parere ARPAT, dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.
In via transitoria sono previsti due distinti iter procedimentali: Procedimenti per nuovi scarichi, attivati dopo il 28.05.2003 o per scarichi superiori a 100 AE e Procedimenti per scarichi esistenti inferiori o uguali a 100 AE, già attivi al 28.05.2003, per i quali è ammessa la conformità alle disposizioni dell’allegato 5 del Dlgs 152/99 se ricorrono le condizioni indicate dal comma 3 art 19 del Regolamento 28/R .

Art. 5 Durata del procedimento
Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro novanta giorni da tale data.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa entro e non oltre 15 giorni il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.
I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione, notificato al richiedente.

CAPO II – NUOVI SCARICHI E SCARICHI SUPERIORI A 100 AE ANCHE ESISTENTI

Art. 6 Contenuto della domanda
La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico deve essere presentata a lavori ultimati prima dell’utilizzo dello scarico e contestualmente all’agibilità; al fine tuttavia di assicurare preventivamente l’idoneità del progetto, può essere richiesto alla amministrazione comunale, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia oppure alla denuncia di inizio attività (DIA), previo versamento dei diritti di istruttoria e della documentazione tecnica di progetto relativa agli scarichi, un parere preventivo.
In ogni caso l’autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l’ abitabilità o agibilità dell’immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.
La domanda è presentata in unica copia in bollo di legge.
Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE sono invece necessarie due copie, di cui una in bollo di legge; una copia viene inviata dal responsabile del procedimento all’ARPAT per il parere di competenza.
Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale dei diritti di istruttoria e del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT, nel caso di scarichi superiori a 100 AE.
Nella domanda di autorizzazione allo scarico, compilata su apposito modello predisposto dalla A.C. deve comunque contenere un espresso riferimento alla connessa pratica edilizia, i richiedenti devono indicare i seguenti elementi indispensabili:
· i propri dati anagrafici e di residenza
· l’identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico
· la quantità stimata in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
· il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
· il corpo recettore dello scarico
· il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche installato
Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, degli elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella connessa pratica edilizia.
Gli elaborati grafici devono contenere almeno una planimetria della zona, una planimetria di massima dell’edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, e una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell’immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico.
La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell’impianto di smaltimento, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell’immissione nello stesso, l’indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l’indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 30 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate le condizioni rispetto alle quali viene attestata l’assimilazione rispetto a quanto stabilito nella tabella 1 dell’allegato 1 al regolamento regionale.
Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che prevede la subirrigazione o comunque l’immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 30 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, è necessario allegare anche una relazione geologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino anche le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l’inquinamento delle falde idriche.
Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti tutti gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.

Art. 7 Istruttoria
Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.
Un apposito protocollo tecnico che traccia le linee guida redatto entro 30 giorni dalla approvazione del presente regolamento e aggiornato in collaborazione con ARPAT potrà meglio orientare i tecnici che sottoscrivono le domande, nonché l’Ufficio Comunale circa i metodi più corretti di trattamento dei reflui ed il dimensionamento in rapporto alle caratteristiche quantitative.
Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell’allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.
Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente.
Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell’istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell’Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede la presentazione di una ulteriore copia degli allegati, mentre il pagamento dei diritti ARPAT sarà a carico della A.C.
Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.
Nel caso di idoneità dello scarico l’autorizzazione viene rilasciata con l’indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.11 e di eventuali prescrizioni particolari.
Dell’atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

CAPO III – NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISENTI INFERIORI A 100 AE

Art. 8 Obblighi per i titolari di scarichi esistenti
I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, già attivi alla data del 28 maggio 2003 e non ancora autorizzati con un provvedimento espresso da parte del Comune, devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico, utilizzando l’apposito modello di domanda disponibile presso l’URP, l’ufficio ambiente e sul sito internet del comune.
Il termine per la presentazione della domanda, alle norme attualmente vigenti, è il 2 agosto 2004 come stabilito dal D.lgs 152/99 e successive modifiche di proroga.
Successivamente a tale data le domande di autorizzazione per gli scarichi esistenti saranno considerate autodenunce di scarichi non autorizzati, e pertanto i richiedenti verranno sanzionati ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto, nella legge e nel regolamento regionale.

Art. 9 Contenuto delle domanda
La domanda, in bollo di legge, deve essere compilata integralmente e correttamente, completa della documentazione allegata prevista e deve contenere una dichiarazione se l’impianto sia stato o meno realizzato a regola d’arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4/2/1977 e una dichiarazione se l’impianto sia stato o meno conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica
Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, gli elaborati grafici e la relazione tecnica realizzati e firmati da un tecnico abilitato, con lo stesso contenuto richiesto per l’attivazione dei nuovi scarichi.
Gli allegati possono essere omessi in tutto o in parte se già depositati alla A.C. in precedente pratica edilizia o di parere preventivo, a condizione che siano citati gli estremi della pratica stessa.

Art. 10 Istruttoria
Il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto richiesto nel regolamento regionale, nel presente regolamento ed eventualmente nel protocollo tecnico di cui al comma 2 dell’art. 7.
Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4/2/1977, viene valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia da ritenersi appropriato.
Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell’istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell’Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede la presentazione di una ulteriore copia degli allegati. Il pagamento dei diritti ARPAT è a carico del Comune
Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, che contiene l’indicazione dell’obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.
Nel caso di idoneità dello scarico l’autorizzazione viene rilasciata con l’indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.11 e di eventuali prescrizioni particolari.
Dell’atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda o richiesta in sede di pratica edilizia o di parere preventivo.

CAPO IV – DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

Art. 11 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche
Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.
Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:
- ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d’ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall’impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
- su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all’anno;
- impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi). Tali impianti devono essere dotati di manuale d’uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell’autorizzazione deve verificare una volta all’anno che l’impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso;
- sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell’autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verifichino tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- fitodepurazione. Il titolare dell’autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell’impianto.
Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell’istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

CAPO V – DURATA E MODIFICHE DELL’AUTORIZZAZIONE

Art. 12 Contenuto e durata dell’atto di autorizzazione
L’atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti.
La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.
Le autorizzazioni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato, sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, come previsto dal comma 7 dell’art. 45 del D.lgs 152/99.
Il comune, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del Regolamento regionale 28/R, provvede, direttamente o avvalendosi del servizio ARPAT, ad un controllo a campione sul permanere dei requisiti per il rinnovo tacito ed all’istruttoria delle sanzioni in caso di inosservanza.

Art. 13 Modifiche dell’autorizzazione
Qualunque modifica degli scarichi autorizzati, riguardante il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore e che comunque vada a modificare la situazione reale rispetto a quanto descritto nella domanda e nei suoi allegati, deve essere espressamente autorizzata, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.
Gli incrementi di potenzialità dichiarata in Abitanti Equivalenti, comunque non eccedenti il 50% della potenzialità originaria e che non determinino il superamento della soglia dei 100 AE, dovuti ad ulteriori allacciamenti ad uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere semplicemente comunicate dal titolare al competente ufficio comunale, allegando una relazione con elaborato grafico delle modifiche ed una dichiarazione, controfirmata da un tecnico che ne attesta le veridicità e l’idoneità dell’impianto già installato a trattare gli scarichi per la nuova potenzialità anche senza modifiche.

CAPO VI – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

Art. 14 Procedimenti soggetti a procedura SUAP
Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un fabbricato adibito ad attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all’interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 e dal relativo regolamento, DPR 447/98
In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relativi ai procedimenti SUAP.
Stesso procedimento viene ad applicarsi nel caso sia costituito lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) di cui al D.P.R.380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VII – NORME FINALI

Art.15 Abrogazioni
E’ abrogata ogni norma regolamentare in materia di scarichi fuori fognatura in contrasto con il presente regolamento

Art.16 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio comunale con cui viene approvato.