Tabella riassuntiva L.190-2012 art.1 c.32

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 190 del 06.11.2012, che detta norme finalizzate alla prevenzione ed alla repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ogni ente pubblico deve rendere accessibile ai cittadini in ogni momento una serie di informazioni relative ai procedimenti amministrativi avviati ed ai provvedimenti adottati.

In quest'ottica, particolare attenzione è stata dedicata al settore degli appalti di lavori pubblici, di servizi e  di forniture, ambiti per i quali le amministrazioni devono pubblicare, entro il 31 Gennaio di ogni anno (solo per il 2013 entro il 31 Marzo) i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche, di produzione dei servizi erogati ai cittadini, e di acquisizione delle forniture.

Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che deve comunque comprendere, per ogni singolo procedimento di aggiudicazione di un appalto, la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati e che hanno partecipato alla gara, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura ed anche le somme liquidate.

 

File aggiornato tempestivamente:

Informazioni singole procedure

 

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