L’autocertificazione è una dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo, da presentare alla Pubblica amministrazione o ai gestori dei pubblici servizi in sostituzione dei certificati ed ha la stessa validità del certificato e dell’atto che sostituisce.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dall’autocertificazione. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è stato convertito con modificazioni nella “Legge 11 settembre 2020, n. 120”, introducendo una modifica al DPR 445/2000, con l’art. 30bis della citata legge di conversione.
L’art.30 bis recita: “(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione). Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all’articolo 2, comma 1, le parole: “che vi consentono” sono soppresse;
2. all’articolo 71, comma 4, le parole: “che vi consentono” e le parole: “previa definizione di appositi accordi,” sono soppresse".
Alla luce delle modifiche apportate, gli articoli della L 445/2000 sono pertanto da rileggersi nel modo seguente:
- Art. 2: Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché’ ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati.
Art. 71 comma 4: Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Pertanto da oggi i privati SONO TENUTI ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così a un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate. Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati) ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro Oltre ad agevolare i cittadini, questa novità fornisce ai privati più garanzie, perché li mette nella condizione di effettuare gli accertamenti che ritengono necessari.
A tal fine, i moduli per l’autocertificazione sono stati aggiornati con la dicitura in calce: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti”. Pur rimanendo ai privati la facoltà di richiedere i certificati, l’autorizzazione da parte dei cittadini a svolgere eventuali verifiche dei dati presso i soggetti competenti dovrebbe incentivare l’uso e la diffusione dell’autocertificazione, nell’interesse di tutti a velocizzare i tempi di effettuazione delle pratiche, come nel caso delle banche e delle assicurazioni.
Le certificazioni rilasciate da una Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati (come ad esempio: banche, assicurazioni, studi professionali, ecc.). Allo stesso tempo le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere ai cittadini i certificati: al loro posto le amministrazioni devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari. L'autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione.
Cosa si può autocertificare?
• dati anagrafici e di stato civile (luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, ecc);
• titoli di studio, qualifiche professionali;
• situazione reddituale, economica e fiscale;
• posizione giuridica (legale rappresentante, tutore, curatore, ecc.)
• altri dati, come ad esempio lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato, ecc.
Come si fa l’autocertificazione?
Per sostituire i certificati basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo, ma sempre corredata della copia del proprio documento di identitià. L’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) può anche essere inviata per posta o fax, o consegnata da un’altra persona. L’autocertificazione è definitiva e ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce. Per agevolare i cittadini, il Comune ha messo a disposizione alcuni modelli delle dichiarazioni.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio anagrafe ai seguenti recapiti:
tel. 0571 933277 - 0571 933278 - 0571 933242
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