Informativa generale
Il problema degli scarichi
Gli scarichi domestici provenienti dai servizi igienici, dalla cucina, dagli acquai, delle lavatrici e lavastoviglie ed in generale dal sistema idraulico di un edificio rappresentano un problema di natura ambientale che richiede attenzione da parte di chi utilizza immobili a qualunque titolo di proprietà o d'uso, ivi compresi coloro che detengono l'immobile in affitto temporaneo o in comodato. Le norme in questa materia che è necessario conoscere e rispettare sono contenute nel D.Lgs.152/1999, L.R.64/2001 Regolamento Regionale.28R/2003 e nel regolamento comunale in materia di scarichi, approvato con delibera del CC n° 16/2004. Informazioni sono disponibili presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Vinci.
Obbligo di scarico in fognatura
Se l'edificio è posto in area comunale servita da fognatura pubblica, è obbligatorio l'allacciamento effettivamente funzionante con la fognatura che va richiesto, al gestore dei servizi idrici Acque Spa; per lo smaltimento delle acque reflue domestiche si paga con la bolletta dell' acqua il canone di fognatura e depurazione;
N.B. taluno confonde erroneamente la fognatura pubblica con le canalizzazioni delle acque meteoriche, presenti ovunque, che recapitano in acque superficiali senza addurre le acque di scarico al depuratore; gli scarichi domestici in queste malintese "fognature" se non autorizzati sono abusivi e passibili di sanzioni oltre che di procedimento penale.
Autorizzazione allo scarico fuori fognatura
Se è dimostrata l'impossibilità pratica ad allacciarsi alle fognature comunali, situazione frequente nelle case sparse e nelle frazioni minori, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale allo scarico fuori fognatura. Le norme tecniche e procedurali per ottenere l'autorizzazione per lo scarico domestico fuori fognatura, sono principalmente contenute nel regolamento regionale 28/R del 23 maggio 2003 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n° 23 del 28 maggio 2003, oltre che sull'apposito regolamento comunale per gli scarichi domestici in aree non servite da fognatura approvato con Del. CC 16/2004.
Autorizzazione per scarichi esistenti al 28.05.03
Ai sensi dell'art 19 del regolamento regionale citato, gli scarichi domestici già esistenti alla data del 28 maggio 2003, se sottoposti a richiesta di autorizzazione entro il 31 dicembre 2004 sono autorizzabili a condizione che rispettino la norma stabilita dall' allegato 5 alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 04.02.1977 nella parte che tratta gli scarichi ed a condizione che il titolare dimostri e garantisca nel tempo il corretto stato di manutenzione e funzionamento ed il rispetto delle condizioni di autorizzazione.
Scadenza del 31.12.2004 per la regolarizzazione degli scarichi esistenti
A norma del comma 11, art. 62 del D.lgs 152/99 e successive proroghe, gli scarichi esistenti dovevano essere autorizzati entro il 31.12.2004; successivamente la domanda non può che essere presentata come nuovo scarico e segue le procedure e le regole dei nuovi scarichi.
Alla data indicata nel comune di Vinci erano state presentate 890 domande molte delle quali comprendenti diverse unità immobiliari o abitative.
Autorizzazione per scarichi nuovi o comunque superiori a 100 A.E.
Per gli scarichi attivati dopo il 28 maggio 2003 è necessario che questi rispettino i trattamenti appropriati previsti dal regolamento regionale 28/R con particolare riferimento all'allegato 2, oppure che sia spiegata l'impossibilità o l'inopportunità di adottare uno di quei trattamenti e la soluzione alternativa proposta; alle medesime condizioni sono soggetti tutti gli scarichi superiori a 100 Abitanti Equivalenti.
- Modello di richiesta autorizzazione scarichi fuori fognatura
Parere preventivo per nuovi scarichi
Prima di realizzare uno scarico è possibile richiedere un parere preventivo alla Amministrazione comunale, presentando istanza su apposito modello, a cui si allega la medesima documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione. Se il parere dell'Amministrazione è favorevole, in sede di domanda, quando viene attivato lo scarico, non occorre riversare gli oneri istruttori e ripresentare la documentazione, a condizione che si dichiari l'esatta conformità dello scarico al progetto già depositato.
Il parere preventivo non esime tuttavia il richiedente ed il tecnico da questi incaricato dalla responsabilità circa l'effettiva funzionalità dello scarico; l'ufficio comunale si limita infatti a verificare la completezza della documentazione e delle dichiarazioni contenute nella domanda di parere e nella documentazione allegata.
- Modello di richiesta parere preventivo
Oneri di istruttoria
Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata attestazione di versamento di € 25 per scarichi esistenti e di € 40 per scarichi nuovi a titolo di oneri di istruttoria.
Progettazione, realizzazione e manutenzione degli scarichi
In tutti i casi per ottenere l'autorizzazione è necessaria una documentazione descrittiva completa e correttamente redatta, nel rispetto non solo di norme di legge e regolamentari, ma anche delle buone norme di realizzazione e di successiva gestione dell'impianto. Ciò richiede l'opera di un tecnico che assuma la responsabilità dell' l'idoneità dell'impianto e delle modalità di gestione. Si tenga presente inoltre che gli impianti di depurazione richiedono comunque una manutenzione sistematica e costante che comporta alcune competenze
Rinnovo e subingresso
Le autorizzazioni agli scarichi domestici fuori fognatura, ossia in acque superficiali o su suolo, devono essere rinnovate ogni 4 anni, tuttavia si intendono rinnovate tacitamente se non risultano modificate le quantità e la qualità degli scarichi; in sostanza se nulla cambia rispetto alla domanda già presentata ed approvata.
Nel caso cambi la titolarità dello scarico, ossia cambino gli inquilini di una unità immobiliare per contratto di compravendita, di affitto o di comodato o anche di fatto, cambia anche automaticamente la titolarità della autorizzazione allo scarico, senza bisogno di procedere a comunicazioni al Comune.
Chi subentra a qualunque titolo in una abitazione o in una attività ha l'obbligo di accertarsi dell'esistenza dell'autorizzazione allo scarico e di conoscerne il contenuto ed ha il diritto di ricevere dalla parte cedente l'atto autorizzatorio.
Chi cede ad altri l'uso di un immobile, a qualsiasi titolo, ha l'obbligo di trasmettere l'atto autorizzatorio al nuovo titolare: la mancanza di autorizzazione allo scarico fuori fognatura è giusta causa per richiedere il risarcimento dei danni per la mancata autorizzazione per cessione senza autorizzazione, ivi compresi tutti i costi per ottenere l'autorizzazione; chi cede infatti è tenuto a cedere un immobile utilizzabile ed in regola anche con gli scarichi.
Obbligo di allacciamento alla fognatura
Nel caso che la zona venisse, per ampliamento della rete fognaria, servita dalla fognatura pubblica successivamente al rilascio della autorizzazione, i titolari della stessa, che automaticamente decade, sono tenuti a provvedere tempestivamente all'allacciamento.
Sanzioni
La legge prevede in caso di scarichi domestici fuori fognatura non autorizzati sanzioni da un minimo di 5.164 € ad un massimo di 51.645 €