ACQUISTO CITTADINANZA
Queste sono le principali ipotesi di acquisto della cittadinanza. Può diventare cittadino italiano:
1. Ll marito/moglie di un cittadino/a italiano/a se residente in Italia da almeno due anni, o se residente all'estero dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, anche adottati, dei coniugi (è necessario che al momento dell'adozione del decreto non vi sia stato lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia la separazione personale dei coniugi);
2. Lo straniero residente in Italia da almeno dieci anni per i cittadini extracomunitari e quattro anni per i cittadini comunitari;
3. Colui che è nato in Italia e ha mantenuto ininterrottamente la residenza sino al diciottesimo anno di età (la richiesta deve essere fatta fra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età);
4. Il maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni.
Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto e alle relative procedure
RIACQUISTO CITTADINANZA
Può, inoltre, riacquistare la cittadinanza italiana:
• Chi presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza;
• Chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
• Chi dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza nel territorio della Repubblica;
• Ogni straniero (già cittadino italiano) che, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, non ne fa espressa rinuncia nello stesso termine;
• Chi, avendola perduta per non avere ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.
In questi casi il riacquisto è automatico su richiesta dell'interessato al sindaco, il quale provvede ad emettere un'attestazione di riacquisto di cittadinanza a norma dell'art. 16 del D.P.R. 572/1993. Qualora il cittadino sia residente all'estero la richiesta viene trasmessa al Consolato competente per territorio, il quale provvede a tutti gli adempimenti, compresa la trasmissione della richiesta di trascrizione all'ultimo Comune di residenza in Italia.
Modalità di richiesta:
Nei casi indicati ai punti 1, 2, e 4, l'interessato deve presentare domanda on-line alla Prefettura competente per territorio.
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Nel caso previsto al punto 3 la richiesta va inoltrata al sindaco.
Requisiti del richiedente:
Essere cittadino straniero e trovarsi in una delle condizioni sopra indicate. In particolare si considera residente in Italia colui che risulta iscritto ininterrottamente nell'anagrafe di un Comune italiano ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno per il periodo previsto dalla legge. Il requisito della residenza per i minori stranieri è soddisfatto anche quando:
a) la nascita, avvenuta in Italia, è stata regolarmente denunciata all'ufficio di stato civile;
b) i genitori, al momento della nascita, sono entrambi iscritti in anagrafe ed in possesso di valido permesso di soggiorno;
c) le condizioni di residenza di cui al precedente punto b) relative ai genitori siano mantenute per tutto il periodo di tempo considerato dalla legge.
Possono, inoltre, ottenere la cittadinanza italiana i minori regolarmente immigrati in Italia, che non siano stati iscritti in anagrafe per inadempienza dei genitori, purché:
a) la posizione anagrafica dei genitori sia regolare;
b) sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta un'irregolarità del permesso di soggiorno.
Costi:
€ 250,00 da versarsi tramite conto corrente postale n. 809020 intestato a " Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza" specificamente dedicato al versamento del contributo per le istanze di cittadinanza, come previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Tempi:
Il procedimento si conclude entro:
• 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa e corretta per i decreti provenienti dalla Prefettura (casi di cui ai numeri 1 e 2);
• 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa e corretta per le altre ipotesi (casi di cui ai numeri 3 e 4)
Avvertenze:
Nel caso di adozione internazionale il minore acquista automaticamente la cittadinanza italiana a norma dell'art. 3 primo comma della L. n. 91 del 1992 e successiva attestazione sindacale.
Normativa di riferimento:
• Legge 5.2.1992, n. 91 (in vigore dal 16.8.92) - 'Nuove norme in materia di cittadinanza' (artt. nn. 5 e segg.)
• D.P.R. n. 572 del 12.10.1993
• Parere Cons. Stato, Sez. I, 6 novembre 1996 n. 940