CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
- coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.
La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso del convivente;
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione
CONTRATTO DI CONVIVENZA
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. È la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.
Poiché la presenza di un contratto di convivenza non è idonea a definire la posizione dei due soggetti della coppia come conviventi di fatto ai sensi della L.76/2016, nel caso in cui uno dei due sia cittadino comunitario non iscritto in anagrafe, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal D.Lgs. n.30/2007 per la sua iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano.
Pertanto, nel caso di cittadini stranieri o comunitari, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentazione prevista dalla legge (permesso di soggiorno o la documenta prevista dal D.Lgs. n.30/2007), dichiarando di essere coabitanti e di voler costituire una convivenza di fatto (e quindi dovranno dichiarare anche lo stato libero e di non aver rapporti di parentela). Dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.
Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.