I.M.U - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi dell'Imposta I.M.U. sono:
- tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile.
- l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
PRESUPPOSTO D'IMPOSTA
Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e fabbricati rurali strumentali. Non godono della suddetta esclusione, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
È assimilata all’abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che abbia costituito l’ultima residenza prima del ricovero.
È altresì assimilata all'abitazione principale la casa coniugale assegnata ad un coniuge, anche se non proprietario, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto l'assegnazione si intende effettuata a titolo di diritoo di abitazione.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile dell'imposta municipale propria per i fabbricati è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni diversi dai terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello vanale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
L'imposta municipale propria non si applica altresì:
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
ALIQUOTE
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2018 sono state determinate le seguenti aliquote:
-
0,35 % Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze
0,45 % immobili locati con “contratto tipo”
1,00 % immobili dati in locazione o comodato
0,90 % immobili cat. A, A/10, B, C, D utilizzati dal proprietario per attività economiche
1,06 % Aree fabbricabili
1,06 % Immobili a disposizione
0,76 % Terreni agricoli
DETRAZIONI E RIDUZIONI
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A1-A8-A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/77.
La detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il fabbricatopuò essere costituito da una o più parti immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi consistenti di tipo strutturale, quali restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente al momento della certificazione di inabitabilità o inagibilità ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti, fatiscenti, o con gravi carenze strutturali tali da determinare la completa inagibilità o inabitabilità. L’inagibilità o l’inabitabilità può essere accertata mediante perizia tecnica da parte del servizio comunale competente, su richiesta e con spese a carico del proprietario ovvero da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 445 del 2000, da presentare al Comune entro il termine di 60 giorni dal verificarsi delle condizioni e comunque entro la scadenza di pagamento della rata a saldo d’imposta dell’anno di imposizione in cui si intende beneficiare della riduzione. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il servizio competente, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati. La perizia tecnica e la dichiarazione hanno validità annuale. Nel caso in cui le condizioni di inagibilità o inabitabilità si dovessero protrarre per più anni i suddetti documenti devono essere richiesti o presentati aggiornati ogni anno fino a che sussistono tali condizioni, pena la inapplicabilità della riduzione.
- per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
- il contratto di comodato deve essere registrato
- il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia
- il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune, un altro immobile adibito ad abitazione principale, purchè non sia A/1, A/8 e A/9
- il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu
- L'agevolazione non si applica alle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9
DICHIARAZIONE
La dichiarazione IMU deve essere presentata su modello ministeriale "Dichiarazione IMU" entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione dei locali o aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione va presentata nei casi in cui la variazione non è desumibile dalle banche dati dell'ente, a titolo esemplificativo: valore area fabbricabile, uso gratuito, contratto di affitto di tipo concordato ecc...
Orari per usufruire del servizio
Martedì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00
Giovedì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00
Quali sono i costi da sostenere?
IL PAGAMENTO dell'acconto, deve essere effettuato con modello F24 entro il 16 giugno dell'anno di riferimento
IL PAGAMENTO a saldo, comprensivo di conguaglio per l'anno, deve essere effettuato con modello F24 salvo diverse disposizioni, entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento
Per il calcolo dell’Imposta,la compilazione del modello F24 e della dichiarazione è possibile utilizzare gli appositi calcolatori on line.
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
SOGGETTI PASSIVI
Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i fabbricati e aree fabbricabili.
PRESUPPOSTO D'IMPOSTA
Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalle legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
ALIQUOTE
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/02/2018 sono state determinate le seguenti aliquote:
- 1,00 per mille aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale
PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI L'ALIQUOTA TASI E' ZERO E PERTANTO NON DOVUTA.
Orari per usufruire del servizio
Martedì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00
Giovedì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00
Quali sono i costi da sostenere?
IL PAGAMENTO dell'acconto, deve essere effettuato con modello F24 entro il 16 giugno dell'anno di riferimento;
IL PAGAMENTO a saldo, deve essere effettuato con modello F24, entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento
Il pagamento, dovuto soltanto se l'imposta da versare in relazione all'intero periodo di possesso è pari o superiore ad € 12,00, potrà essere effettuato tramite modello F24, pagabile presso qualsiasi sportello postale o bancario, utilizzando gli appositi codici tributo:
Tipologia TASI |
Codice tributo |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3959 |
Per il calcolo dell’Imposta,la compilazione del modello F24 e della dichiarazione è possibile utilizzare gli appositi calcolatori on line.
TARI - TASSA SUI RIFIUTI
La TARI, Tassa Rifiuti , è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 a decorre dal 1° Gennaio 2014 in sostituzione della Tares, il previgente prelievo. La TARI rappresenta la componente relativa al servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
Per quanto attiene la gestione dei rifiuti, nel Comune di Vinci il servizio è svolto con il sistema della raccolta completa "Porta a Porta" su tutto il territorio comunale, gli importi da corrispondere saranno determinati da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.
DENUNCE DI OCCUPAZIONE CONDUZIONE, CESSAZIONE, VARIAZIONE LOCALI/ SUPERFICI
Tutti coloro che possiedono, occupano o detengano a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative non costituenti pertinenza od accessorio dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, devono pagare la TARI.
Il gestore del servizio è Alia Spa.
Per ricevere informazioni e per l’espletamento di tutte le pratiche relative alla propria utenza (nuove occupazioni, subentri, cessazioni ecc.) nonchè per eventuali chiarimenti sugli avvisi di pagamento ricevuti è presente lo sportello TARI in via Garigliano, 1 Empoli (zona stadio) presso la sede di Alia Spa, con il seguente orario di apertura:
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30; il martedì ed il giovedì anche dalle 15.30 alle 18.30.
E' possibile inoltre contattare Alia Spa tramite il numero verde 800 888 333 da tel. fisso oppure 199 105 105 da cellulare.
Non è possibile effettuare le pratiche c/o gli Uffici Comunali.
L’operatore del callcenter:
- gestirà la pratica telefonicamente nel caso in cui non siano necessarie variazioni per quanto riguarda le attrezzature.
- fisserà un appuntamento c/o la sede ecologica nel caso in cui la pratica comporti variazioni per quanto riguarda le attrezzature.
Uleriori informazioni sono reperibili al seguente link
CONSEGNA, RITIRO, SOSTITUZIONE CONTENITORI, AGGREGAZIONE, USCITA DA AGGREGAZIONE
L’utente deve contattare il numero verde 800 888 333 da tel. fisso oppure 199 105 105 da cellulare per fissare un appuntamento c/o l’isola ecologica
DOCUMENTI NECESSARI DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL’APPUNTAMENTO
Di seguito sono elencati i documenti necessari per ogni tipo di pratica che devono essere presentati obbligatoriamente al momento dell’appuntamento
PER COLORO CHE DEVONO PRESENTARE DENUNCIA INIZIALE, VARIAZIONE DI SUPERFICIE, SUBENTRO
- Documento identità intestatario utenza/Legale rappresentante
- Delega intestatario/legale rappresentante (nel caso si presenti altra persona)
- Planimetria o autocertificazione della superficie dell’ immobile per le utenze domestiche
- Planimetria per le utenze non domestiche
- Dati catastali
- Visura camerale (solo in caso di utenze non domestiche)
PER COLORO CHE DEVONO PRESENTARE UNA CESSAZIONE
- Documento identità intestatario utenza/legale rappresentante
- Delega intestatario /legale rappresentante
- Contratto di vendita o in caso di locazione cognome, nome, indirizzo di residenza del proprietario
- Visura camerale che attesti la cessazione dell’attività (solo per le utenze non domestiche)
- Documento di denuncia inizio lavori con riferimento alla Dia (nel caso di immobile in ristrutturazione)
- Disdetta utenze luce/gas/acqua
PER LA CONSEGNA/RIMOZIONE CONTENITORI E AGGREGAZIONE
- Documento identità referente/amministratore condominio e intestatari/i
- Delega intestatario/i (nel caso si presenti altra persona)
- Bolla e documentazione attestante l’utilizzo di pannoloni per adulti/traverse/sacche per rifiuti biologici/catetere
TARI 2018 - modulo per agevolazione ISEE