Dichiarazione di cambio di residenza e cambio di indirizzo all'interno del Comune di Vinci.
Requisiti:
- Dimora abituale, ovvero la effettiva presenza del soggetto all’indirizzo dichiarato;
- La volontà di permanere nel territorio per un periodo sufficientemente prolungato nel tempo;
- Documento riconoscimento;
- Per cittadini non appartenenti all’Unione Europea vedi Modulistica Allegato A;
- Per cittadini appartenenti all’Unione Europea vedi Modulistica Allegato B.
La dichiarazione di residenza deve essere effettuata mediante la presentazione di apposita istanza utilizzando il modulo ministeriale "Dichiarazione di residenza" disponibile in allegato. Il modulo deve essere sottoscritto da tutti i maggiorenni coinvolti nella richiesta di residenza.
Modalità di presentazione:
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune) con le seguenti modalità:
- Per via telematica tramite e-mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure via pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Tramite raccomandata (Ufficio Anagrafe, Comune di Vinci, piazza Leonardo da Vinci, 29 - 50059 Vinci, FI);
- Per fax al numero 0571 56388;
- online direttamente dal sito ministeriale di Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) https://www.anagrafenazionale.interno.it/;
- tramite l'apposita sezione dedicata sul sito del Comune di Vinci: https://dgegovpa.it/Vinci/login.aspx?referer=%2fVinci%2fmainprocs.aspx
Se sprovvisti di posta elettronica, le dichiarazioni possono essere presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo e URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico o a Spicchio Sovigliana, via Battisti, 74 previo appuntamento fissato telefonicamente ai numeri 0571933277, 0571933278 oppure 0571933242.
Per la trasmissione per via email occorre:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale oppure che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice;
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
Se la residenza viene chiesta presso un nucleo familiare già iscritto nell’anagrafe e vi sono rapporti di parentela, affinità, matrimonio con almeno un componente, occorre che la richiesta venga sottoscritta anche da un componente maggiorenne di tale nucleo ricevente, in quanto i richiedenti entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia.
I possessori di patente di guida e/o proprietari di veicoli, possono inserirne i dati nei campi riservati all'interno del Modulo di Dichiarazione di residenza per espletare l'obbligo di aggiornamento di cambio residenza per patente di guida e veicoli alla Motorizzazione Civile.
Le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954); l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata su apposita modulistica (dichiarazione di residenza) entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc. il tutto servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile. Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica. Sarà rilasciata contestualmente alla presentazione della dichiarazione, ricevuta di comunicazione di avvio del procedimento, che conterrà la seguente formulazione.
Resta fermo l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti di coloro che inoltrano le comunicazioni a mezzo delle suddette modalità, nonché degli eventuali controinteressati, secondo quanto disposto dalla Legge 241/1990.
Condizione di ricevibilità della dichiarazione è che la stessa sia compilata nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la stessa si accompagnata dal documento di riconoscimento del/degli interessato/i. L’Ufficiale d’anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le registrazioni, e procede all’iscrizione (o cambio indirizzo) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. La dichiarazione ha effetto immediato ma la pratica si concluderà nell’arco di 45 giorni di tempo successivamente agli accertamenti relativi alla dimora.
Per i cittadini extracomunitari la verifica della regolarità del soggiorno precede l’iscrizione anagrafica. Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica. Trascorso tale temine senza che siano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data di presentazione della dichiarazione (art. 20, L. 241/1990 Istituto del silenzio-assenso).
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ONLINE
Per accedere al servizio è necessario essere in possesso delle credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale. Per saperne di più su cosa è e come si ottiene SPID: www.spid.gov.it.
Il servizio permette di avviare la pratica di residenza, di inviarla all'ente e di monitorare lo stato della stessa.
E’ possibile presentare la dichiarazione online nei seguenti casi:
- Dicharazione di residenza con provenienza da altro comune
- Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo).
Non è invece possibile presentare online dichiarazioni di residenza con provenienza dall’estero (tranne iscritti AIRE).
I documenti da allegare sono gli stessi richiesti nelle altre modalità di invio. Sono disponibili le "istruzioni per le pratiche online", che si consiglia di leggere con attenzione e a cui si rimanda per informazioni più approfondite.
Come per le altre modalità di invio della dichiarazione, essa non è automaticamente accolta, ma ne viene controllata la correttezza e la completezza, anche riguardo alla documentazione allegata. Solo in caso di esito positivo la pratica viene accettata e registrata.
Il cittadino dovrà quindi avere cura di monitorare attraverso il portale lo stato di avanzamento della pratica e di integrarla con i documenti necessari laddove richiesto.
In caso di difficoltà contattare l’Ufficio Anagrafe per email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o per telefono al numero 0571 933277, 0571933278 oppure 0571933242.
Note
In caso di accertamento negativo l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà effettuata (considerato il rilievo penale delle dichiarazioni mendaci) la segnalazione alle Autorità di Pubblica sicurezza per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. I possessori di patente di guida e/o proprietari di veicoli, possono inserirne i dati nei campi riservati all'interno del Modulo di Dichiarazione di residenza per espletare l'obbligo di aggiornamento di cambio residenza per patente di guida e veicoli alla Motorizzazione Civile
Normativa antiabusivismo
L'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014 tratta della "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" e prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
Secondo tale normativa chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, prevedendo anche la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto.
La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti. Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell'abitazione ma anche - e anzi, forse, prima - dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.
La definizione di immobile la si trova nell'art.812 del codice civile, e riguarda tutti gli edifici uniti al suolo anche se in modo transitorio, pertanto roulotte e case mobili non sono da considerarsi immobili. Il titolo di occupazione dell’alloggio può essere dimostrato al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione.
Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all’occupazione dell’alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario o tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I proprietari verranno informati di ogni richiesta di residenza presso alloggi di loro proprietà, tramite la sottoscrizione di un apposito modulo (vedi la sezione "Anagrafe" in Modulistica) oppure un avviso di avvio del procedimento inoltrato presso la loro residenza e potranno segnalare eventuali situazioni in cui i richiedenti non sono in possesso del titolo per occupare l’alloggio.
Costi:
Nessuno.