L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di presentarsi davanti all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso il quale è iscritto e/o trascritto l’atto di matrimonio per concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui abbiano celebrato a suo tempo un matrimonio religioso), nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni::
- I coniugi non abbiano figli minori;
- Non ci siano figli maggiorenni incapaci o portatori di un handicap grave ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992;
- Non ci siano figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
- Non ci siano patti di trasferimento patrimoniale (devono ad esempio escludersi dichiarazioni relative al trasferimento tra i coniugi di diritti reali su beni mobili o immobili, all’uso della casa coniugale, all’assegno di mantenimento, qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
L’accordo può riguardare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, soltanto nei casi previsti dall’art. 3 della legge 898/1970.
Procedimento
Previo appuntamento telefonico le parti si presentano davanti all’Ufficiale di Stato Civile per rendere la dichiarazione che vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento o modificare le condizioni di separazione o di divorzio,.
L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente.
Dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, l’ufficiale dello Stato Civile fissa un ulteriore appuntamento – a distanza di non meno di trenta giorni – per la conferma dell’accordo.
Se i coniugi non compaiono alla data stabilita, l’accordo non è confermato.
Il termine di 6 mesi di separazione legale necessario per poter chiedere il divorzio decorre dalla data dell’accordo.
Costi
Diritto fisso di Euro 16,00 da versare all’ufficiale di Stato Civile al momento del ricevimento delle dichiarazioni e della redazione dell’atto contenente l’accordo indicando nella causale “SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO ……… cognome coniuge / cognome coniuge” con le seguenti modalità:
- PagoPa: effettuare il pagamento spontaneo dalla sezione del sito del Comune di Vinci “Servizi”- “Pagamenti on-line” https://www.comune.vinci.fi.it/index.php/servizi/online/pagamenti-on-line.
- POS-pagobancomat, attivo presso l’U.R.P. della sede principale di Vinci e nella sede distaccata del Comune di Vinci in loc. Sovigliana-Spicchio.
Normativa:
Legge n. 898 del 01.12.1970 e successive modificazioni.
D.L. n. 132 del 12/09/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162 del 10/11/2014.
D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Legge n. 55 del 06.05.2015
Ufficio dello Stato Civile
Addetti : Buti Giuseppina / Mancini Cinzia
Telefono: 0571/933240
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Orario:
Martedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 ( su appuntamento)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso separazione, divorzio e variazioni di condizione
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso separazione, divorzio e variazioni di condizione in presenza di figli