L’art. 6 della Legge n. 162/2014 istituisce la “convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati”, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La convenzione deve essere conclusa dai coniugi davanti ad almeno un avvocato per parte. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente a un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. La procedura è prevista sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nulla-osta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti e acquisito il nulla-osta/autorizzazione del Procuratore, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio;
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
Non è competente il Comune di residenza, come invece previsto nella procedura di cui all’art. 12.
L’Ufficiale dello Stato Civile provvede alla trascrizione ed alle annotazioni. All’avvocato che non rispetta l’obbligo della trasmissione nei termini si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000,00 ad Euro 10.000,00.
La documentazione può essere inoltrata via PEC al seguente indirizzo:
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La copia dell’accordo deve essere debitamente autenticata dagli avvocati con la certificazione sull’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Normativa di riferimento:
- Legge n. 898 del 01.12.1970 e successive modificazioni.
- D.L. n. 132 del 12/09/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162 del 10/11/2014.
- D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vinci
Buti Giuseppina, Mancini Cinzia
Tel: 0571 933240
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Orario di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13 - martedì pomeriggio: dalle 14.30 alle 17.30